Studio Legale Mea
Dal 2009 ad oggi
Forniamo servizi legali essenziali a tariffe che ti rendono giustizia.
Chi siamo
Titolare dello Studio è l’Avv. Mea Matteo, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Pesaro al n. 834 dal 01.01.2009.
Grazie alla preziosa collaborazione di altri Avvocati e Professionisti, lo Studio riesce a coprire vari settori del diritto e varie zone in tutta Italia; offrendo una soluzione a 360° per ogni Vostra esigenza o problema, dal più piccolo al più grande, con massimi impegno, dedizione e professionalità.
L’attività dello Studio Legale Mea si sviluppa principalmente negli ambiti del diritto civile ed in quelli del diritto penale, assistendo il cliente non solo nella fase giudiziale ma anche nella fase preliminare stragiudiziale, preziosa e fondamentale nell’interesse del cliente.
Il cliente viene sempre coinvolto in ogni decisione da adottare con un confronto diretto che consenta di instaurare un pieno rapporto di fiducia reciproca.
Lo Studio principale è ubicato a Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino, ove vi è la presenza del titolare di Studio Avv. Mea Matteo; nella sede secondaria di Fano, sempre nella provincia di Pesaro Urbino, si riceve su appuntamento in collaborazione con altri due Avvocati parimenti iscritti al Foro di Pesaro.
Da Febbraio 2023, l’Avv. Mea è abilitato anche allo svolgimento dell’attività legale presso le Giurisdizioni superiori ed in particolare presso la Corte di Cassazione in Roma.
Aree attività
In via meramente indicativa ed esemplifi-cativa, lo Studio si dedica alle seguenti at-tività e settori:
Letto il ricorso ex artt. 745 c.p.c. e 2653, co. 1, n. 1 c.c. depositato in data 2 marzo 2022, le deduzioni scritte depositate dall’Agenzia delle Entrate (omissis) ed i relativi allegati che si intendono qui integralmente riportatati ...
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
ORDINA alla Agenzia delle Entrate (omissis) in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari p.t., di procedere alla trascrizione senza riserva alcuna della domanda giudiziale oggetto di ricorso, di cui alla nota di presentazione (omissis) trasmessa al predetto Ente con riferimento al (omissis), con annessa sovrastante porzione di scoperto esclusivo (area urbana) ubicato in (omissis), bene comune non censibile. NULLA sulle spese; MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Tribunale Urbino, V.G., decreto n. 1632/2023 del 10.05.2022
... preso atto della impossibilità di formare la maggioranza assembleare necessaria per la nomina dell’amministratore ex art. 1136 c.c., e valutata la posizione favorevole alla conferma dell’(omissis) espressa dai condòmini costituitisi in causa (n. 14 su n. 24), rappresentativi di quota millesimale pari a 402 millesimi, in linea con l’approvazione dei rendiconti condominiali precedenti, ha infatti opportunamente individuato l’amministratore nella persona di colui che per l’operato pregresso ha raccolto il voto favorevole del 40% della proprietà condominiale, sicchè la scelta appare ragionevole e idonea a soddisfare l’interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta gestione (Cass. 27165/2017);
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo proposto da (omissis) avverso il decreto del Tribunale di Pesaro n. 1827/2020, che conferma integralmente; 2) Condanna la reclamante alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di (omissis) da una parte e di (omissis) ed altri unitariamente rappresentati dall’avv. Matteo Mea dall’altra, che liquida in € (omissis); 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, a carico della reclamante.
Corte Appello Ancona, Decreto n. 514/2020 del 27.05.2020
per questi motivi
attribuisce a (omissis), a titolo di pensione di reversibilità, l’intera pensione spettante a (omissis), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del (omissis); ordina all’INPS di (omissis) i conseguenti pagamenti, maggiorati degli interessi eventualmente maturati dalle singole scadenze al saldo; compensa le spese di lite.
Tribunale Pesaro, V.G., sentenza n. 8/2023 del 29.06.2023
P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale di Stato Civile, con riguardo a (omissis), di procedere alla rettificazione degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (omissis), con gli adempimenti susseguenti ai sensi della Legge 164 del 1982; AUTORIZZA (omissis) (già omissis), con i tempi e le modalità che riterrà per sé maggiormente opportune, a sottoporsi all’intervento chirurgico per la rettificazione del sesso; Nulla sulle spese.
Tribunale Urbino, V.G., sentenza n. 1/2023 del 20.01.2023
Visto il ricorso proposto da (omissis) per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di (omissis) in quanto è impossibilitato/a a provvedere autonomamente ai propri interessi come da documentazione in atti ; Sentito/a il beneficiario ... Sentito il P.M.; visto il certificato medico aggiornato, NOMINA amministratore di sostegno di (omissis) con i poteri e le funzioni qui di seguito specificate, (omissis). INDICA che la durata dell’Amministrazione è a tempo indeterminato; DISPONE che l’Amministratore di sostegno abbia i seguenti poteri e compiti: (omissis) DISPONE Che l’Amministratore di Sostegno debba riferire con relazione scritta al Giudice Tutelare entro ogni anno dalla nomina, o secondo le necessità, circa le condizioni di vita personali e sociali della beneficiaria e circa l’attività svolta rendendo il relativo conto; DISPONE l’immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.c. MANDA alla Cancelleria di comunicare questo provvedimento al beneficiario a mezzo all’Amministratore di Sostegno, all'Amministratore di Sostegno ed alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.
Tribunale Pesaro, V.G., decreto n. 9115/2022 del 07.07.2022
Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio, alle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Tribunale Pesaro, sentenza n. 9115/2022 del 07.07.2022
Visto l’atto di precetto della somma di € (omissis) oltre interessi e spese, notificato da (omissis) nei confronti di (omissis) in data (omissis);
Preso atto della dichiarazione resa dal terzo (omissis) dalla quale risulta che (omissis) presta lavoro alle dipendenze della medesima e percepisce una retribuzione mensile netta di (omissis) oltre al TFR accantonato in azienda;
Preso atto della costituzione del debitore e rilevato che il medesimo è tenuto al mantenimento di moglie e figli per complessivi € (omissis) mensili e che la sentenza che ha definito la separazione giudiziale ha autorizzato il sequestro (anche dei crediti) ai sensi dell’art. 156 c.c.;
P.Q.M.
(omissis)
Visto l’art. 545 cpc
Tenuto conto dell’obbligo alimentare del debitore;
(omissis)
ASSEGNA (segue a lato)
(segue)
A (omissis) la quota di 1/5 della retribuzione netta (al lordo di cessioni volontarie, al netto degli assegni familiari ed al netto del pagamento eseguito ai sensi dell’art. 156 V comma c.c.) dovuta da (omissis) a (omissis) nonché la quota di 1/5 del TFR dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro,
Ove le somma dovute e debende dal datore di lavoro costituiscano anticipo da parte del medesimo del trattamento di cassa integrazione, ASSEGNA A (omissis) la quota mensile di 1/5 (un quinto) calcolato sulla differenza (ove positiva) tra l’ammontare del trattamento di CIG corrisposto e l’assegno sociale aumentato della metà delle somme dovute a (omissis),
il tutto sino a concorrenza del credito azionato e delle spese come liquidate.
Ordina a terzo/i pignorato/i il pagamento a favore del creditore procedente entro gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza anche a mezzo PEC.
Tribunale Pesaro, ordinanza n. 586/2020 del 30.11.2020
A seguito del deferimento n. (omissis) pfi 23-24/PM/vdb del 5 agosto 2024 a carico del sig. (omissis) e della società A.S.D. U.S. (omissis) ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale federale territoriale non accoglie il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i deferiti.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.
Tribunale Federale Territoriale FIGC, ordinanza n. 2/TFT 2024/2025 del 03.11.2024.
PARTNER
Prof. Mauro Norton Rosati
Studio Cassiel
International Legal Advisers