Lady Justice and a Gavel

Studio Legale ​Mea

Dal 2009 ad oggi

Forniamo servizi ​legali essenziali a ​tariffe che ti rendono ​giustizia.

Chi siamo

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Titolare dello Studio è l’Avv. Mea Matteo, ​iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di ​Pesaro al n. 834 dal 01.01.2009.

Grazie alla preziosa collaborazione di ​altri Avvocati e Professionisti, lo Studio ​riesce a coprire vari settori del diritto e ​varie zone in tutta Italia; offrendo una ​soluzione a 360° per ogni Vostra ​esigenza o problema, dal più piccolo al ​più grande, con massimi impegno, ​dedizione e professionalità.

02

L’attività dello Studio Legale Mea si ​sviluppa principalmente negli ambiti del ​diritto civile ed in quelli del diritto ​penale, assistendo il cliente non solo ​nella fase giudiziale ma anche nella fase ​preliminare stragiudiziale, preziosa e ​fondamentale nell’interesse del cliente.

Il cliente viene sempre coinvolto in ogni ​decisione da adottare con un confronto ​diretto che consenta di instaurare un ​pieno rapporto di fiducia reciproca.

03

Lo Studio principale è ubicato a ​Fossombrone, in provincia di Pesaro ​Urbino, ove vi è la presenza del titolare ​di Studio Avv. Mea Matteo; nella sede ​secondaria di Fano, sempre nella ​provincia di Pesaro Urbino, si riceve su ​appuntamento in collaborazione con ​altri due Avvocati parimenti iscritti al ​Foro di Pesaro.


Da Febbraio 2023, l’Avv. Mea è abilitato ​anche allo svolgimento dell’attività ​legale presso le Giurisdizioni superiori ​ed in particolare presso la Corte di ​Cassazione in Roma.

Alcuni dei casi dei nostri Clienti

Lieti di averVi serviti.

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Letto il ricorso ex artt. 745 c.p.c. e 2653, co. 1, n. 1 c.c. depositato in ​data 2 marzo 2022, le deduzioni scritte depositate dall’Agenzia delle ​Entrate (omissis) ed i relativi allegati che si intendono qui ​integralmente riportatati ...

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente ​pronunciando, così provvede:

ORDINA alla Agenzia delle Entrate (omissis) in persona del ​Conservatore dei Registri Immobiliari p.t., di procedere alla ​trascrizione senza riserva alcuna della domanda giudiziale oggetto ​di ricorso, di cui alla nota di presentazione (omissis) trasmessa al ​predetto Ente con riferimento al (omissis), con annessa sovrastante ​porzione di scoperto esclusivo (area urbana) ubicato in (omissis), ​bene comune non censibile. NULLA sulle spese; MANDA alla ​Cancelleria per quanto di competenza.

Tribunale Urbino, V.G., decreto n. 1632/2023 del ​10.05.2022

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... preso atto della impossibilità di formare la maggioranza ​assembleare necessaria per la nomina dell’amministratore ex art. ​1136 c.c., e valutata la posizione favorevole alla conferma ​dell’(omissis) espressa dai condòmini costituitisi in causa (n. 14 su ​n. 24), rappresentativi di quota millesimale pari a 402 millesimi, in ​linea con l’approvazione dei rendiconti condominiali precedenti, ​ha infatti opportunamente individuato l’amministratore nella ​persona di colui che per l’operato pregresso ha raccolto il voto ​favorevole del 40% della proprietà condominiale, sicchè la scelta ​appare ragionevole e idonea a soddisfare l’interesse generale e ​collettivo del condominio ad una corretta gestione (Cass. ​27165/2017);

P.Q.M.

1) Rigetta il reclamo proposto da (omissis) avverso il decreto del ​Tribunale di Pesaro n. 1827/2020, che conferma integralmente; 2) ​Condanna la reclamante alla refusione delle spese del presente ​giudizio in favore di (omissis) da una parte e di (omissis) ed altri ​unitariamente rappresentati dall’avv. Matteo Mea dall’altra, che ​liquida in € (omissis); 3) Dichiara la sussistenza dei presupposti ​per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. art. 13, ​comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, a carico della reclamante.

Corte Appello Ancona, Decreto n. 514/2020 del ​27.05.2020

Alcuni dei casi dei nostri ​Clienti

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Lieti di averVi serviti.

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per questi motivi

attribuisce a (omissis), a titolo di pensione di reversibilità, l’intera ​pensione spettante a (omissis), con decorrenza dal primo giorno ​del mese successivo al decesso del (omissis); ordina all’INPS di ​(omissis) i conseguenti pagamenti, maggiorati degli interessi ​eventualmente maturati dalle singole scadenze al saldo; compensa ​le spese di lite.

Tribunale Pesaro, V.G., sentenza n. 8/2023 del ​29.06.2023

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P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria ​istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: ACCOGLIE ​la domanda e, per l’effetto, ordina all’Ufficiale di Stato Civile, con ​riguardo a (omissis), di procedere alla rettificazione degli atti di ​stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al ​nome (omissis), con gli adempimenti susseguenti ai sensi della ​Legge 164 del 1982; AUTORIZZA (omissis) (già omissis), con i ​tempi e le modalità che riterrà per sé maggiormente opportune, a ​sottoporsi all’intervento chirurgico per la rettificazione del sesso; ​Nulla sulle spese.

Tribunale Urbino, V.G., sentenza n. 1/2023 del ​20.01.2023

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Visto il ricorso proposto da (omissis) per la nomina di un ​amministratore di sostegno in favore di (omissis) in quanto è ​impossibilitato/a a provvedere autonomamente ai propri interessi ​come da documentazione in atti ; Sentito/a il beneficiario ... Sentito ​il P.M.; visto il certificato medico aggiornato, NOMINA ​amministratore di sostegno di (omissis) con i poteri e le funzioni qui ​di seguito specificate, (omissis). INDICA che la durata ​dell’Amministrazione è a tempo indeterminato; DISPONE che ​l’Amministratore di sostegno abbia i seguenti poteri e compiti: ​(omissis) DISPONE Che l’Amministratore di Sostegno debba riferire ​con relazione scritta al Giudice Tutelare entro ogni anno dalla ​nomina, o secondo le necessità, circa le condizioni di vita personali e ​sociali della beneficiaria e circa l’attività svolta rendendo il relativo ​conto; DISPONE l’immediata efficacia del decreto ex art. 741 c.p.c. ​MANDA alla Cancelleria di comunicare questo provvedimento al ​beneficiario a mezzo all’Amministratore di Sostegno, ​all'Amministratore di Sostegno ed alla Segreteria della Procura ​della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Tribunale Pesaro, V.G., decreto n. 9115/2022 del ​07.07.2022

Visti gli artt. 3 n. 2 lett. b), della legge 898/70 DICHIARA la ​cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti ​del presente giudizio, alle condizioni concordate di cui al ricorso ​congiunto, che devono intendersi qui integralmente trascritte. ​Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa ​sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile ​del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.

Tribunale Pesaro, sentenza n. 9115/2022 del ​07.07.2022

Alcuni dei casi dei nostri ​Clienti

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Lieti di averVi serviti.

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Visto l’atto di precetto della somma di € (omissis) oltre interessi e ​spese, notificato da (omissis) nei confronti di (omissis) in data ​(omissis);

Preso atto della dichiarazione resa dal terzo (omissis) dalla quale ​risulta che (omissis) presta lavoro alle dipendenze della medesima ​e percepisce una retribuzione mensile netta di (omissis) oltre al ​TFR accantonato in azienda;

Preso atto della costituzione del debitore e rilevato che il ​medesimo è tenuto al mantenimento di moglie e figli per ​complessivi € (omissis) mensili e che la sentenza che ha definito la ​separazione giudiziale ha autorizzato il sequestro (anche dei ​crediti) ai sensi dell’art. 156 c.c.;

P.Q.M.

(omissis)

Visto l’art. 545 cpc

Tenuto conto dell’obbligo alimentare del debitore;

(omissis)

ASSEGNA (segue a lato)

(segue)


A (omissis) la quota di 1/5 della retribuzione netta (al lordo di ​cessioni volontarie, al netto degli assegni familiari ed al netto del ​pagamento eseguito ai sensi dell’art. 156 V comma c.c.) dovuta da ​(omissis) a (omissis) nonché la quota di 1/5 del TFR dovuto alla ​cessazione del rapporto di lavoro,

Ove le somma dovute e debende dal datore di lavoro costituiscano ​anticipo da parte del medesimo del trattamento di cassa ​integrazione, ASSEGNA A (omissis) la quota mensile di 1/5 (un ​quinto) calcolato sulla differenza (ove positiva) tra l’ammontare ​del trattamento di CIG corrisposto e l’assegno sociale aumentato ​della metà delle somme dovute a (omissis),

il tutto sino a concorrenza del credito azionato e delle spese come ​liquidate.

Ordina a terzo/i pignorato/i il pagamento a favore del creditore ​procedente entro gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza ​anche a mezzo PEC.

Tribunale Pesaro, ordinanza n. 586/2020 del ​30.11.2020

Alcuni dei casi dei nostri ​Clienti

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Lieti di averVi serviti.

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A seguito del deferimento n. (omissis) pfi 23-24/PM/vdb del 5 ​agosto 2024 a carico del sig. (omissis) e della società A.S.D. U.S. ​(omissis) ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale non accoglie il deferimento e, per ​l’effetto, proscioglie i deferiti.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le ​comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato ​Regionale Marche, in data 3 settembre 2024.


Tribunale Federale Territoriale FIGC, ordinanza n. ​2/TFT 2024/2025 del 03.11.2024.

Contatti

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Tel. & Fax

(+39) 0721 714867

Cell.

(+39) 329 5405332

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61034 Fossombrone (PU)

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Via Piero Gobetti, n. 17/a

61032 Fano(PU)

E-mail

matteomea@studio-mea.it

PEC

matteomea@pec.studio-mea.it

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Prof. Mauro Norton Rosati

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